La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19143 del 6 luglio 2021, ha affermato che in materia di trasferimento del lavoratore, il datore di lavoro non è tenuto né ad osservare alcun obbligo di forma per la comunicazione del provvedimento né a fornire al lavoratore l’indicazione dei motivi della decisione, salvo che sia contestata in giudizio la legittimità del trasferimento.
Ne consegue che, in tal caso, il datore di lavoro ha l’onere di allegare le fondate ragioni che hanno determinato il trasferimento, nonché il rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c.
Sulla base di questi principi, la Suprema Corte ha annullato, con rinvio, la decisione dei giudici di merito che avevano dichiarato illegittimo il trasferimento disposto da una società nei confronti di un lavoratore.