L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1363 del 14 settembre 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla modifica alla disciplina delle causali che, ai sensi dell’art. 19, comma 1 D.Lgs. 81/2015, legittimano la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato superiore ai 12 mesi così come previsto dall’art. 41 bis D.L. n. 73/2021, convertito da L. n. 106/2021.
In particolare, l’Istituto ricorda che in base al 1 comma, lettera a) dell’art. 41 bis, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, hanno la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi ma non oltre i 24 mesi.
L’Istituto ha chiarito che la norma non pone particolari vincoli contenutistici né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali ma richiede che siano individuate ipotesi concrete senza l’utilizzo di formulazioni generiche (es. ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo).
L’Ispettorato ha chiarito, inoltre, che la possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi, secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva, è ammessa solo fino al 30 settembre 2022 e che tale limite va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
Diversamente, le regole di proroghe e rinnovi che si limitano a richiamare il comma 1 dell’art. 19 cit., senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, non sono condizionate temporalmente e, quindi, chiarisce l’Ispettorato, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle clausole previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022.