Dimissioni per giusta causa durante il periodo di prova

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17423 del 17 giugno 2021, ha affermato che, in caso di dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore durante il periodo di prova, non è applicabile il disposto di cui all’art. 2096 c.c., 3^ comma, c.c. in quanto il datore di lavoro è responsabile del recesso del lavoratore che gli ha impedito di condurre a termine il periodo di prova. Ne consegue il risarcimento del danno “retributivo”, commisurato all’entità dei compensi che sarebbero stati percepiti dal lavoratore sino alla scadenza del suddetto periodo di prova.