La Legge n. 106/2021 di conversione in legge del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni Bis”), recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 24 luglio 2021 ed entrata in vigore il 25 luglio 2021, ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni del suddetto D.L. n. 73/2021.
Di seguito si riportano le novità di maggiore interesse in materia di lavoro.
- Contratti a termine (art. 41-bis, L. n. 106/2021)
Di particolare rilievo è l’art. 41-bis della L. n. 106/2021 che, relativamente al contratto a tempo determinato, ha modificato l’art. 19 “Apposizione del termine e durata massima” del D.Lgs. n. 81/2015 introducendo una nuova causale.
Come si ricorderà, ai sensi dell’originaria formulazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, in presenza di:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione del citato D.L., anche i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria potranno individuare specifiche esigenze per le quali sarà possibile instaurare contratti a tempo determinato superiori a dodici mesi (cfr. art. 19, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2015).
La norma specifica, altresì, che, fino al 30 settembre 2022, le Parti Sociali potranno individuare specifiche ipotesi per le quali sarà possibile instaurare contratti a tempo determinato entro i limiti di durata sopra indicati (cfr. art. 19, comma 1.1. del D. Lgs. n. 81/2015). - Disposizioni in materia di trattamento di integrazione salariale (artt. 40, comma 1-bis, 40-bis e 50-bis, L. n. 106/2021)
L’art. 40-bis della L. n. 106/2021 ha introdotto un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. Qualora i datori di lavoro presentino tale domanda non potranno avviare procedure di licenziamento collettivo e recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Più nello specifico, tale ulteriore trattamento è riconosciuto nei confronti dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 8, comma 1, del D.L. n. 41/2021) e non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015.
Inoltre, l’art. 50-bis della L. n. 106/2021 ha confermato la possibilità della proroga di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale delle aziende operanti nel settore aereo confermando, altresì, il contenuto delle disposizioni operanti nel settore tessile, moda e pelletteria relativamente al periodo di diciassette settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria (ed il relativo divieto di licenziamento) introdotti dal D.L. n. 99/2021, ora abrogato dall’art. 1 della Legge di conversione in esame.
Per inciso, si ricorda che, con specifico riferimento al divieto di licenziamento, in data 29 giugno 2021 le Parti Sociali ed il Governo, alla luce del superamento del blocco generalizzato dei licenziamenti disposto dal Decreto Sostegni bis, hanno raggiunto un Intesa per effetto della quale le Parti Sociali si sono impegnate a raccomandare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro.
Un’ultima novità in materia è il differimento al 31 luglio 2021 dei termini di decadenza scaduti nel periodo decorrente dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021, per l’invio delle domande di accesso alle prestazioni integrative (art. 5, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95269 del 7 aprile 2016) della misura dell’indennità di mobilità, di ASpI o NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (cfr. art. 40, comma 1-bis, della L. n. 106/2021). - Ulteriori novità (artt. 48-bis, 50-bis e 60-bis della L. n. 106/2021)
L’art. 48-bis della L. n. 106/2021 ha introdotto un credito d’imposta, nei confronti di tutte le imprese, in misura pari al 25% della spesa sostenuta (fino all’importo massimo di 30.000 euro), per attività di formazione professionale di alto livello negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Il successivo art. 50-bis della L. n. 106/2021 ha istituito un Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori della NASpI.
Infine, l’art. 60-bis della L. n. 106/2021 ha previsto (in sostituzione del comma 536 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178) un credito di imposta, fino all’importo massimo di 100.000,00 euro, per le imprese che sostengono finanziariamente, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università o istituti di formazione.
Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 100% per le piccole e micro imprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all’80% per le grandi imprese.
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