La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10883 del 23 aprile 2021, ha affermato che, nelle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico, i lavoratori in possesso del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata non possono essere licenziati qualora non richiedano di accedere al pensionamento manifestando la volontà di permanere in servizio poiché, in tale settore, opera il regime previdenziale speciale introdotto dal D.Lgs. n. 414 del 29 giugno 1996. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore addetto al personale viaggiante licenziato per aver raggiunto i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia anticipata che, tuttavia, nel settore di riferimento risulta accessibile solo su espressa domanda del lavoratore.