L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 328 dell’11 maggio 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità per una società di rimborsare i propri dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (o smart working), nella misura forfetaria pari al 30 per cento, per quei costi connessi all’uso di internet, al consumo della corrente elettrica, dell’aria condizionata o del riscaldamento.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all’uso nell’interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall’imposizione. Pertanto, l’Ente pubblico ha ritenuto che le somme rimborsate dalla società ai propri dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa in “smart working” sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi, non possono essere escluse, in assenza di una precisa disposizione di legge al riguardo, dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.