L’impossibilità di reperire occasioni di lavoro compatibili con la professionalità del dipendente legittima il licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 40 del 5 ottobre 2020, ha affermato che, in tema di contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, nei periodi di inattività del dipendente per mancanza di missioni, se, per un verso, il lavoratore ha l’obbligo di disponibilità, per l’altro verso, il datore di lavoro ha l’obbligo, oltre che di pagare l’indennità di disponibilità, anche di reperimento di altre occasioni di lavoro in un arco temporale congruo. Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato alla lavoratrice poiché il datore di lavoro ha dimostrato l’impossibilità di reperire, per un congruo periodo di tempo, occasioni di lavoro compatibili con la professionalità della dipendente.