L’INPS, con circolare n. 45 del 19 marzo 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione dei permessi ex L. 104/1992, nel particolare caso in cui sia necessario un riproporzionamento o frazionamento orario dei permessi per rapporto di lavoro a tempo parziale alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale.
Infatti, la Corte di Cassazione con le sentenze n. 22927/2017 e 4069/2018, ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.
In ragione di quanto sopra, l’Istituto previdenziale, ha chiarito che i lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale o verticale o misto con riduzione oraria superiore al 50%, avranno riconosciuti i tre giorni di permesso per intero senza che sia necessario il riproporzionamento.
Nell’ipotesi, invece, di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con una riduzione oraria fino al 50% il riproporzionamento avverrà applicando la formula indicata dall’Istituto stesso (orario medio settimanale teoricamente eseguibile X 3 giorni /orario medio settimanale a tempo pieno).