Con sentenza n. 4056 del 16 febbraio 2021, la Suprema Corte ha stabilito che, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro proceda al ripristino del rapporto lavorativo a seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento, l’aliunde perceptum che il dipendente ha conseguito svolgendo una qualsiasi attività lucrativa è detraibile dall’ammontare complessivo dell’indennità risarcitoria dovuta dal datore di lavoro.
A nulla rileva, dunque, il fatto che l’attività lavorativa svolta fosse temporalmente compatibile o meno con la prosecuzione contestuale della prestazione svolta nell’ambito del precedente rapporto di lavoro per cui era stato intimato il licenziamento.