La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6495 del 9 marzo 2021, ha affermato che l’astratta rilevanza disciplinare della condotta posta in essere dal lavoratore (uso improprio dei permessi sindacali), non esonera il giudice di merito dal verificare in concreto la gravità del comportamento e la sua configurabilità quale giusta causa di licenziamento richiedendosi, pertanto, un giudizio di proporzionalità.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità, nel confermare la sentenza di secondo grado, hanno ritenuto che la Corte territoriale aveva correttamente effettuato il suddetto giudizio di proporzionalità, affermando che l’utilizzo da parte del lavoratore dei permessi sindacali per fini diversi da quelli per i quali erano stati attribuiti, ma rientranti comunque nell’ambito di attività riconducibili all’incarico sindacale ricoperto, configurasse un’assenza ingiustificata punibile dal contratto collettivo con una sanzione conservativa e non già una indebita fruizione di permessi sanzionabile con il licenziamento.