In data 6 aprile 2021, su invito del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali nonché del Ministro della Salute, in considerazione dei numerosi provvedimenti governativi e degli orientamenti dello stesso Ministero della Salute, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” volto, appunto, ad aggiornare e rinnovare il contenuto dei precedenti Protocolli del 14 marzo e 24 aprile 2020.
In particolare, il Protocollo conferma che il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico e raccomanda la limitazione degli spostamenti all’interno dei siti ed il contingentamento dell’accesso agli spazi comuni nonché il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile, delle ferie e congedi retribuiti. Nel caso in cui vengano utilizzati ammortizzatori sociali è opportuno assicurare che gli stessi riguardino l’intero contesto aziendale, anche mediante rotazioni del personale coinvolto.
Ed invero, viene precisato che, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro è obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o DPI di livello superiore.
Inoltre, per quanto concerne la riammissione al lavoro dopo l’infezione, diversamente da quanto previsto nella circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Inoltre, le imprese potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione (o di quelli nei quali è possibile ricorrere al lavoro agile), procedere ad una “rimodulazione dei livelli produttivi” ed assicurare un piano di turnazione dei lavoratori. A tal fine dovranno fare riferimento a quanto previsto dai CCNL e favorire le intese con le rappresentanze aziendali.
Il Protocollo chiarisce che, nel caso in cui sia necessario effettuare trasferte nazionali ed internazionali, il datore di lavoro in collaborazione con il MC e il RSPP, deve tenere conto dell’andamento epidemiologico relativamente alle sedi di destinazione. La collaborazione del datore di lavoro è richiesta, altresì, nel caso in cui l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche nelle aree maggiormente colpite dal virus (i.e. tampone per i lavoratori) al fine di prevenire l’attivazione di focolai epidemici.
Con particolare riferimento alla figura del medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, il Protocollo introduce la possibilità di suggerire strategie di testing/screening se ritenute utili per la salute dei lavoratori.
Nella medesima data del 6 aprile 2021, sempre su invito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute è stato sottoscritto, altresì, il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” diretto a coinvolgere le aziende nella attivazione di piani di vaccinazione dei lavoratori sia negli spazi aziendali sia attraverso il ricorso a strutture sanitarie private.
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