La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1514 del 25 gennaio 2021, ha ribadito che il licenziamento ritorsivo è nullo purchè il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. sia determinante, cioè costituisca l’unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva accertato la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di recesso e, pertanto, aveva ritenuto superfluo indagare sul carattere ritorsivo in quanto mancante il requisito dell’efficacia determinativa esclusiva.