L’indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 sussiste solo nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28422 del 14 dicembre 2020, ha affermato, che l’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010 è riconosciuta solo nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine e non già nella diversa ipotesi di illegittimità di un singolo contratto a termine.
Nel caso di specie, la declaratoria di illegittimità per difetto della forma scritta aveva riguardato un singolo contratto a termine, non essendosi, quindi, realizzata una reiterazione di contratti a termine tale da giustificare l’operatività dell’indennità di cui all’art. 32 della L. n. 183/2010.