La Corte di Cassazione, con sentenza del 4 dicembre 2020 n. 27913, ha ribadito che il datore di lavoro si qualifica come un “garante” (ex art. 2087 c.c.) dell’integrità psico-fisica del dipendente nell’ambiente o in costanza di lavoro, anche in relazione ad eventi che non siano collegati direttamente alle condotte dell’imprenditore. Egli è, quindi, tenuto al risarcimento del danno da mobbing anche quando, pur non essendosi reso protagonista diretto delle condotte vessatorie, non abbia adottato provvedimenti disciplinari idonei, e quindi non abbia garantito la serenità del dipendente dagli atteggiamenti vessatori dei suoi dipendenti.