L’onere probatorio ed il danno professionale

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29114 del 18 dicembre 2020, ha affermato che il danno professionale e biologico subiti dal lavoratore in conseguenza del demansionamento e della dequalificazione professionale non sono riconosciuti automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non possono, quindi, prescindere da una specifica allegazione sulla natura e le caratteristiche del pregiudizio lamentato.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il lavoratore, al fine della liquidazione del danno professionale, aveva fornito adeguati elementi a sostegno del pregiudizio subito causalmente derivato dalla dequalificazione.