Il Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 c.d. “Decreto Ristori bis” recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, introduce nuove disposizioni provvedendo ad integrare quelle previste dal D.L. 137/2020 cd. “Decreto Ristori”. Di seguito si segnalano le disposizioni di maggiore attenzione.
Art. 2 Titolato “Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020”
Muovendo dalla logica del “Decreto Ristori” il “Decreto Ristori – bis”, al fine di sostenere gli operatori economici interessati dalle misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020, ha riconosciuto, nel limite di 563 milioni di euro per l’anno 2020, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva e dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al presente decreto, purchè abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale individuate con ordinanza del Ministro della salute.
Per ciò che riguarda l’importo (calcolato in relazione alle percentuali riportate nell’allegato 2) e le modalità si rimanda a quanto già previsto nel “Decreto Ristori”.
Art. 11 Titolato “Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive”
La sospensione dei versamenti previdenziali e assistenziali, già prevista dal “Decreto Ristori”, è stata estesa dal “Decreto Ristori – bis” ai datori di lavoro che rientrano nei nuovi Codici ATECO di cui all’ allegato 1 del decreto in esame. 2.
La suddetta sospensione opera anche nei confronti dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del decreto in esame.
Il costo della misura è pari a 206 milioni di euro per l’anno 2020, che si andranno ad aggiungere ai 504 milioni già stanziati con il “Decreto Ristori”.
Con la disposizione in esame il legislatore ha precisato che la sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
Art. 12 Titolato “Misure in materia di integrazione salariale”
Le misure di integrazione salariale previste dall’art. 12 del “Decreto Ristori” sono riconosciute anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del “Decreto Ristori – bis”.
La disposizione in esame ha prorogato, al 15 novembre 2020, i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocavano tra il 1 e il 30 settembre 2020.
Le risorse stanziate sono pari a 57,8 milioni di euro, ripartiti in 41,1 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga.
Art. 13 Titolato “Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado”
È stata introdotta la facoltà di astensione dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute.
- a) Beneficiari:
I lavoratori dipendenti e genitori – alternativamente l’uno con l’altra – di alunni delle scuole nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, comma 1, L. n. 104/1992).
- b) Modalità:
Per i periodi di congedo fruiti, coperti da contribuzione figurativa è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.
- c) Risorse finanziarie stanziate:
Il beneficio è riconosciuto nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l’anno 2020.
Art. 15 Titolato “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore”
A sostegno degli enti del Terzo settore è istituito un Fondo straordinario, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi: i) in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome; ii) in favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano; iii) in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
I criteri per la ripartizione delle risorse sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.
Art. 28 Titolato “Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi”
Ai fini dell’erogazione dell’indennità riconosciuta ai lavoratori sportivi dal “Decreto Ristori” si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.
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Il Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020 “Decreto Ristori – quater” recante “Ulteriori misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” estende l’operatività di alcune misure già introdotte dal “Decreto Ristori”.
Art. 2 Titolato “Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre”
La disposizione in esame ha nuovamente previsto la sospensione dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020.
I versamenti sospesi, al pari di quanto già previsto dal “Decreto Ristori” e poi ribadito dal “Decreto Ristori – bis”, saranno effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Il costo della misura in esame è pari a 3.925 milioni di euro per l’anno 2020.
Art. 6 Titolato “Estensione dell’applicazione dell’art.1 del Decreto Legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche”
Come suggerisce la rubrica dell’articolo in esame, il legislatore ha esteso l’ambito di applicazione del contributo “a fondo perduto” ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del decreto in esame.
Art. 9 “Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite”
L’indennità in esame, introdotta dal “Decreto Agosto”, è nuovamente erogata una tantum nella misura di 1.000 euro nei confronti dei soggetti già beneficiari della stessa ai sensi dell’art. 15, comma 1, D.L. n. 137/2020 “Decreto Ristori”. Diversamente, l’indennità di 1.000 euro è onnicomprensiva ed erogata sulla base dei presupposti e le modalità previste dal “Decreto Ristori”, purchè venga presentata domanda all’INPS entro il 15 dicembre 2020.
Il costo della misura è pari a 446,5 milioni di euro per l’anno 2020 e 26,5 milioni di euro per l’anno 2021.
Art. 10 “Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche”
La dotazione del Fondo è incrementata di 92 milioni di euro per l’anno 2020.
Art. 11 “Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi”
La disposizione in esame conferma l’operatività dell’indennità di cui all’art. 17 del “Decreto Ristori” per il mese di dicembre 2020. Le domande per accedervi devono essere presentate entro il 7 dicembre 2020 con le stesse modalità ma, ai fini della sua erogazione, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.
Ciò ha inevitabilmente comportato un incremento delle risorse da trasferire a Sport e Salute S.p.A. pari a 170 milioni di euro per l’anno 2020.
Art. 13 “Misure in materia di integrazione salariale”
I trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga introdotti dal “Decreto Agosto” sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del D.L. n. 149 del 2020 (Decreto Ristori – bis), ovvero alla data del 9 novembre 2020, pur sempre nel limite di 35,1 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.