Con ordinanza n. 22998 del 21 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto non è necessario indicare i singoli giorni di assenza, ben potendosi ritenere sufficienti indicazioni anche complessive (es. numero di assenze totali in un determinato periodo), fermo restando l’onere in capo al datore di lavoro di allegare, nell’apposita sede, i fatti costitutivi del potere esercitato.
Nel caso di specie, infatti, la Corte di merito ha correttamente applicato la consolidata giurisprudenza di legittimità dichiarando legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto anche se il datore di lavoro non aveva specificato i singoli giorni di assenza nella comunicazione.