Con ordinanza n. 20243 del 25 settembre 2020, la Corte di Cassazione ha statuito che i permessi di cui all’art. 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale senza che la fruizione del beneficio debba essere necessariamente diretta alle esigenze di cure connesse alla condizione di invalidità. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudizio di merito dei precedenti gradi di giudizio, ritenendo illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore disabile che aveva utilizzato i permessi in continuità con le festività e, quindi, per finalità estranee alle esigenze di cure. Ed invero, ad avviso dei Giudici di legittimità, tale condotta non riveste alcun profilo disciplinare posto che la ratio della normativa è quella di garantire alla persona disabile l’assistenza e l’integrazione sociale non potendo essere vincolata solo ed esclusivamente allo svolgimento di interventi di cura.