Con ordinanza n. 21306 del 5 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di licenziamento collettivo, la platea dei lavoratori interessati dalla riduzione di personale possa essere limitata ai soli addetti ad un settore o reparto, a condizione che nella comunicazione di avvio della procedura ex art. 4, c. 3, l. n. 223/1991, il datore di lavoro fornisca specifica indicazione sia delle ragioni che limitano i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia di quelle per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, così da consentire alle organizzazioni sindacali di verificare la necessità dei licenziamenti programmati. Ove nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati con riferimento al solo reparto sono illegittimi.