Con ordinanza n. 20466 del 28 settembre 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di ricorso illegittimo alla cassa integrazione con periodo di rotazione lavorativa alternata alla sospensione e con demansionamento del lavoratore, il risarcimento pari alla differenza tra trattamento integrativo e retribuzione piena, non copre anche il danno subito dal lavoratore a causa del demansionamento.
La privazione della mansione, infatti, genera un danno che è autonomamente risarcibile anche qualora intervenga in periodi di rotazione alternati a periodi di cassa integrazione: i piani risarcitori, infatti, devono rimanere concettualmente distinti perché riconducibili alla violazione di precetti normativi diversi (quelli attinenti l’osservanza dei criteri di rotazione in CIGO, CIGS e CIG in deroga e quelli posti a tutela della professionalità e personalità del lavoratore consacrati dall’art. 2103 c.c.).