Con sentenza n. 19062 del 14 settembre 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito che il lavoratore assente per malattia, in virtù del fondamentale interesse alla conservazione del posto, può domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute allo scopo di sospendere il periodo di comporto, fermo restando che, il datore di lavoro, non è obbligato ad autorizzarle qualora sussistano ragioni ostative di natura organizzativa.
Nel caso di specie, una lavoratrice dopo aver ricevuto una contestazione disciplinare per assenze ingiustificate è stata licenziata per giusta causa poiché in prossimità dell’esaurirsi del periodo di comporto ha richiesto un periodo di ferie che, seppur accompagnato da certificato medico, è stato rifiutato dal datore di lavoro sulla base di non precisate esigenze organizzative dell’ufficio.
In ragione di ciò, la Corte Suprema, ha ritenuto privo di giustificazione il rifiuto di concessione delle ferie dichiarando illegittimo il licenziamento per pretese assenze ingiustificate.