L’INPS, con circolare n. 105 del 18 settembre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali spettante alle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, ai sensi di quanto disposto dal D.L. 104/2020, convertito con L. 126/2020.
Il beneficio spetta ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale.
In particolare, possono usufruirne i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina prevista per il COVID-19, nonché i datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del D.L. 18/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
L’Istituto previdenziale ha, altresì, chiarito che non sono oggetto di esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL; il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”; il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 148/2015 ed, infine, il contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.