La legge di conversione n. 126 del 13 ottobre 2020 recante “misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” ed entrata in vigore il 14 ottobre 2020, conferma le disposizioni del Decreto Agosto e, in particolare, la disciplina sulle integrazioni salariali (Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga) per la durata di 18 settimane complessive da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020 (per ulteriori approfondimenti clicca qui). Inoltre, è opportuno ricordare che, con il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 è stato disposto il differimento al 31 ottobre 2020 dei termini entro i quali inviare le domande di accesso alle integrazioni salariali di cui sopra.
In sede di conversione sono state introdotte alcune modifiche e integrazioni alle disposizioni giuslavoristiche. Di seguito verranno riportate quelle di maggior rilevanza ed interesse generale.
1. Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa (art. 1-bis) Beneficiari
La legge di conversione inserisce l’art. 1-bis che aggiunge il comma 251-bis all’art. 1 della L. n. 145/2018 per effetto del quale il trattamento di mobilità in deroga (di cui all’art. 1, comma 251, L. n. 145/2018) può essere concesso ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della regione Sicilia che non percepiscono più la NASpI nell’anno 2020.
b) Costo e durata
L’indennità in esame opera fino al 31 dicembre 2020 e nel limite di 7,4 milioni di euro.
2. Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della regione Campania (art. 1-ter)
a) Beneficiari
La legge di conversione inserisce anche il successivo art. 1-ter secondo il quale, ai lavoratori delle aree di crisi complessa della regione Campania, che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, è concessa un’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa.
b) Esclusioni
L’indennità non è compatibile con il reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e non è altresì compatibile in presenza di una delle seguenti condizioni:
– essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
– essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
– essere percettori dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
– essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, o delle misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
c) Costo e durata
L’indennità opera fino al 31 dicembre 2020 e nel limite massimo di 2,43 milioni di euro.
3. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione (art. 8)
In sede di conversione è stato aggiunto alla disposizione in esame il comma 1-bis, dedicato alla disciplina dei contratti di somministrazione che, per coerenza, sono stati inseriti anche nella rubrica dell’articolo 8.
In particolare, nel caso di contratti a tempo determinato tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore, quest’ultimo può impiegare in missione, il lavoratore somministrato a tempo indeterminato, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Il termine per l’operatività di tale misura è il 31 dicembre 2021.
Le previsioni appena delineate vanno ad aggiungersi nel corpo dell’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015.
4. Blocco dei licenziamenti (art. 14).
La legge di conversione conferma la proroga per il blocco dei licenziamenti fino al 31 dicembre 2020 ma abroga il comma 4 dell’art. 14 eliminando, quindi, la possibilità in capo al datore di lavoro di revocare, in ogni tempo, il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo legato alla contestuale richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale.
5. Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici (art. 21-bis)
a) Beneficiari del lavoro agile e del congedo
La legge di conversione introduce l’art. 21-bis per effetto del quale è riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti di svolgere la prestazione in modalità agile per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dalla ASL di competenza in seguito a contatto avvenuto: all’interno del complesso scolastico; ii) in seguito ad attività sportive svoltesi in palestre, piscine, centri/circoli sportivi; iii) durante la frequenza di lezioni musicali e linguistiche (commi 1 e 2).
Sul punto è interessante evidenziare che la disposizione in esame è coerente con quanto previsto all’interno della circolare INPS n. 115, pubblicata il 2 ottobre 2020.
Inoltre, qualora la prestazione non possa essere svolta in modalità agile, e comunque, in alternativa alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, in alternanza con l’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena disposto dalla ASL, nel caso di contatto avvenuto all’interno dell’istituto scolastico (comma 3).
b) Beneficiari dell’indennità
Relativamente all’ipotesi di astensione dal lavoro di cui al comma 3, al lavoratore sarà corrisposta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della stessa (calcolata secondo le indicazioni di cui all’art. 23, d.lgs. n. 151/2001, ad esclusione del comma 2).
La copertura previdenziale è assicurata mediate l’istituto della contribuzione figurativa (comma 4).
c) Criticità
La formulazione di cui al comma 3 solleva qualche perplessità poiché sembra riconoscere la possibilità di astensione dal lavoro solamente nel caso di contatto avvenuto all’interno dell’istituto scolastico, e non anche per attività sportive svoltesi in palestre, piscine, centri/circoli sportivi o, ancora, durante la frequenza di lezioni musicali e linguistiche, espressamente menzionate dai commi 1 e 2. Appare plausibile che la ratio legis sia quella di evitare abusi di questi istituti, poiché nei plessi scolastici è possibile verificare con maggiore certezza, tramite i relativi registri di presenza, il verificarsi di un contatto con un soggetto positivo.
d) Esclusioni
Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o, comunque, non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3 (comma 5).
e) Costo e durata
I benefici possono essere riconosciuti fino al 31 dicembre 2020 e nel limite di 50 milioni di euro al quale si aggiunge l’ulteriore somma di 1,5 milioni di euro al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei suddetti benefici (commi 6-8).
5. Lavoro agile per genitori con figli con disabilità (art. 21-ter).
a) Beneficiari
I genitori lavoratori dipendenti privati che hanno un figlio in condizioni di disabilità grave ai sensi della L. n. 104/1992, hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità agile anche senza accordi individuali e nel rispetto degli obblighi di informazione di cui agli artt. 18-23 della l. n. 81/2017, fino al 30 giugno 2021.
b) Esclusioni
Ciò fatta eccezione per i nuclei familiari in cui non vi sia altro genitore privo di occupazione oppure che possa svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile.
6. Sorveglianza attiva in quarantena (art. 26, comma 1-bis)
L’art. 26, comma 1-bis, della legge di conversione n. 126/2020, sostituisce l’art. 26, comma 2, della L. n. 27/2020.
a) Beneficiari
Per effetto della nuova formulazione fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati c.d. fragili (ovvero in condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità grave) il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.
È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio per i motivi di cui sopra.
Il successivo comma 2-bis, inoltre, stabilisce che a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 i lavoratori fragili di cui al comma precedente, svolgeranno l’attività in modalità agile e, per assicurare tale modalità, sarà possibile adibire il lavoratore a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
b) Costo
Il costo della misura in esame è pari a 337,1 milioni di euro per l’anno 2020.
7. Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud – con specifica attenzione ai dipendenti giornalisti (art. 27)
a) Agevolazione contributiva
La disposizione introduce un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi dovuti dai datori di lavoro privati, ad esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL. Ciò al fine di contenere gli effetti sull’occupazione derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio economico.
b)Beneficiari
I rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
i) Dipendenti giornalisti
Per i dipendenti giornalisti iscritti all’INPGI, l’Istituto provvede a trasmettere apposita rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del rimborso, a saldo, dei relativi oneri fiscalizzati.
Il costo derivante dalla misura dedicata a questa particolare categoria è valutato in 1,5 milioni di euro per l’anno 2020 e 0,5 milioni di euro per l’anno 2021.
c) Esclusioni
– settore agricolo;
– lavorato domestico.
d) Costo e durata
L’agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.
Gli oneri derivanti dalla misura in esame sono stati valutati in 854,7 milioni di euro per l’anno 2020, in 535,4 milioni di euro per l’anno 2021 e in 67,5 milioni di euro per l’anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno. Infine, in 1.390,1 milioni di euro per l’anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l’anno 2023 in termini di indebitamento netto.
Per leggere il testo completo della Legge clicca qui