Con sentenza n. 10779 del 5 giugno 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui il superminimo è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti in caso di riconoscimento di una qualifica superiore al lavoratore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha riconosciuto come non assorbiti i trattamenti di superminimo erogati a due lavoratori, avuto riguardo alla volontà negoziale delle parti manifestata mediante comportamenti concludenti e reiterati del datore di lavoro come ad es. la protrazione nel tempo di sottrazione del superminimo agli aumenti tabellari fissati dal contratto collettivo.