L’INPS, con la circolare n. 12 del 29 gennaio 2014, ha precisato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini Aspi per l’anno 2014.
Occorre, in particolare, segnalare in questa sede come l’importo lordo (rispetto all’aliquota del 5,84% di cui all’art. 26, L. n. 41/1986) di integrazione salariale in caso di retribuzione uguale o inferiore a € 2.098,04 sia stato fissato in misura pari a € 969,77, nonché ad € 1.165.58 per importi superiori alla suddetta soglia reddituale. Tali importi devono intendersi rispettivamente pari ad € 1.163,72 ed a 1.398,70 in caso di trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Va ancora rilevato che, con l’art. 1, co. 186, L. n. 147/2013 (cd. Legge di stabilità per il 2014), l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è stata incrementato per il 2014 (nel limite massimo di 50 milioni di euro) in misura pari al 10 % della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro. Come rilevato dall’INPS, nel messaggio n. 3234 dell’11 marzo 2014, il suddetto trattamento risulta così pari al 70 % della retribuzione persa, “relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione”.