Crisi aziendale e trasferimento dei lavoratori

Con sentenza n. 10414 del 1° giugno 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che nell’ipotesi di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi ai sensi dell’art. 2, c. 5, lett. c), legge n. 675/1977, o per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o mancata cessazione dell’attività, l’accordo sindacale ex art. 47, comma 4 bis, legge n. 428/1990 può prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. in relazione alle condizioni di lavoro, ma non anche in merito alla continuità dei rapporti di lavoro, in quanto non risulta consentito il trasferimento al cessionario soltanto di una parte dei lavoratori della cedente.
Secondo la Suprema Corte detta interpretazione dell’art. 47, comma 4 bis, legge n. 428/1990 è conforme alla Direttiva 2001/23/CE ed alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, nel senso che, nell’ambito delle predette procedure, gli accordi sindacali non possono disporre dell’occupazione preesistente al trasferimento d’azienda.