Con ordinanza n. 10203 del 28 maggio 2020, la Corte di Cassazione ha statuito che ai lavoratori che prestano assistenza ad un soggetto disabile che non sia un figlio, non si può applicare la disciplina che regola il lavoro notturno delle donne in gravidanza e delle madri di bambini fino a un anno di età, in virtù della quale esse sono esonerate dal rendere la prestazione nell’orario tra la mezzanotte e le sei del mattino, ma si applica la disposizione generale di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 66 del 2003 per il quale “non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile”.
I Giudici di Legittimità hanno dunque ritenuto che tali soggetti non possono essere chiamati a rendere la prestazione nel periodo notturno, vale a dire nel “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino“.