Ipotesi di ricorso al lavoro intermittente

Con interpello n. 7/2014 del 30 gennaio 2014, il Ministero del Lavoro ha rilevato l’impossibilità di applicare l’istituto del lavoro intermittente alla figure “di addetto all’attività di installazione, allestimento e addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli con utilizzo di apposite apparecchiature fornite dal datore di lavoro” in quanto le stesse non potrebbero essere ricondotte alle ipotesi di cui ai nn. 43 (addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici, ecc.) e 46 (addobbatori o apparitori per cerimonie civili e religiose) del R.D. n. 2657/16923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo per cui è consentita la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente.


I lavoratori addetti all’installazione ed allo smontaggio di palchi e stand in occasione di concerti, spettacoli, fiere e congressi, infatti, pongono in essere “attività esclusivamente prodromiche ovvero successive – seppur funzionalmente connesse – all’evento e allo spettacolo”.