Pronuncia della Corte di Giustizia in ordine al trasferimento di ramo d’azienda

La Corte di Giustizia, con sentenza del 6 marzo 2014 (causa C-458/12) ha affrontato il tema della conformità alla direttiva comunitaria 2001/23 della disposizione di cui all’art. 2112 c.c. sulla cessione di ramo d’azienda inteso come “funzionalmente autonomo di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”. Secondo la Corte Europea, nulla vieta che una normativa nazionale, come quella di cui all’art. 2112 c.c., consenta la successione al cessionario dei rapporti di lavoro in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, che non costituisca un’entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento, giungendo ad affermare che “la semplice mancanza di autonomia funzionale dell’entità trasferita non può, di per sé, costituire un ostacolo a che uno Stato membro garantisca nel proprio ordinamento interno il mantenimento dei diritti dei lavoratori dopo il cambiamento dell’imprenditore”.


Inoltre, la Corte di Giustizia ha affermato che non può costituire, di per sé, un ostacolo all’applicazione della direttiva 2001/23 la situazione in cui l’impresa cedente eserciti nei confronti del cessionario un intenso potere di supremazia, che si manifesta attraverso uno stretto vincolo di committenza ed una commistione del rischio di impresa. Non si ricaverebbe, infatti, da alcuna disposizione della direttiva 2001/23 che il legislatore dell’Unione abbia voluto che l’indipendenza del cessionario nei confronti del cedente costituisse un presupposto per l’applicazione della direttiva stessa.