In tema di salute e sicurezza, si segnala che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2455 del 4 febbraio 2014, oltre a ribadire il proprio orientamento in ordine alla rilevanza del rischio elettivo assunto dal lavoratore ai fini dell’esonero da responsabilità del datore di lavoro, ha fornito una utile indicazione interpretativa in ordine alla individuazione della figura del preposto e delle responsabilità ad essa correlate.
In particolare, la Suprema Corte ha sul punto evidenziato che “ai fini della ripartizione di responsabilità stabilita, in via gerarchica, tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, la figura del preposto ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare di una attività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilità, e presuppone uno specifico addestramento a tale scopo oltre al riconoscimento, con mansioni di caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei relativi poteri per l’attribuzione di compiti operativi nell’ambito dei criteri prefissati. Ne consegue che non può essere considerato ‘preposto’, ai suddetti fini, l’operaio più anziano di una squadra, pur dotato di maggiore esperienza rispetto agli altri, ma privo di uno specifico addestramento al ruolo di capo squadra nonché dei poteri di direzione esecutiva dei lavori della squadra stessa”.