Il Tribunale di Firenze, con decreto n. 886 del 1 aprile 2020, emesso “inaudita altera parte”, ha affermato che anche le società che gestiscono piattaforme digitali dedicate alla consegna di cibi da asporto devono fornire ai cd. riders tutti i dispositivi individuali di protezione contro il rischio da COVID-19 (nello specifico mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino), onde evitare di esporre i medesimi a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute.
Il Giudice fiorentino, infatti, ha stabilito che ai rapporti di lavoro dei riders, riconducibili, come affermato anche da ultimo dalla Corte di Cassazione (sent. n. 1663/2020) alle collaborazioni etero-organizzate, disciplinate dall’art. 2 del D. Lgs. 81/2015 e destinatari, quindi – sia in ottica preventiva che rimediale – della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, debba applicarsi, in forza dell’art. 47-septies, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015 (introdotto dal D.L. n.101/2019, conv. con legge n. 128/2019) anche l’art. 71 del D. Lgs. 81/2008, che impone al committente di mettere a disposizione del lavoratore, a propria cura e spese, attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere.