Con interpello n. 5 del 2014 avanzato da Confindustria, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che, da un attenta lettura dell’art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, “non appare sussistere in capo all’azienda utilizzatrice – che sottoscrive un contratto di somministrazione – alcun obbligo di comunicazione ovvero di notifica alla DTL in ordine alla effettuata valutazione dei rischi, ma esclusivamente l’obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l’avvenuta effettuazione della predetta valutazione mediante esibizione” del relativo documento di valutazione dei rischi (cd. DVR).