In risposta all’interpello n. 8 del 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è espresso in merito all’abrogazione dell’art. 1 bis del D.L. n. 249 del 2004 operata dall’art. 3, comma 46, L. n. 92/2012 e del relativo al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per il personale del trasporto aereo e, in particolare, sugli effetti di tale abrogazione sugli accordi quadro stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 nonché sugli accordi sindacali sottoscritti per l’attivazione di strumenti di sostegno del reddito dopo il 31 dicembre 2012.
Al riguardo è stato chiarito che assume un ruolo fondamentale l’accordo sindacale sulla base del quale viene emanato il decreto ministeriale di autorizzazione all’erogazione del trattamento di integrazione salariale. Pertanto, in forza del principio del “tempus regit actum”, l’abrogazione sopra detta non interferisce con i programmi CIGS in corso ovvero attivati nelle ipotesi di crisi occupazionale, ristrutturazione, riduzione o trasformazione di attività, quando operati con accordi sindacali sottoscritti entro il 31 dicembre 2012 ovvero nel contesto di un processo di ristrutturazione avviato con accordo quadro stipulato in sede governativa prima dell’entrata in vigore delle disposizioni abrogative.