Con interpello n. 3 del 30 gennaio 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che l’attività di vendita diretta a domicilio (c.d. venditori porta a porta) può essere svolta senza vincolo di subordinazione e, quindi, essere considerata lavoro autonomo, purché ricorrano le condizioni previste dalla L. n. 173/2005 – che disciplina la vendita diretta a domicilio – quali, a titolo esemplificativo, l’obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento, non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale, ecc.. In caso contrario, troverà applicazione il regime presuntivo di cui all’art 69 bis, D.Lgs. n. 276/2003, fermo restando che, in presenza degli usuali indici di subordinazione, il rapporto potrà essere “direttamente” ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.