Con sentenza n. 20464 del 2 agosto 2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che la nozione di carichi di famiglia, quale criterio di scelta dei lavoratori da licenziare nell’ambito di una procedura collettiva, ai sensi dell’art. 223/91 non deve essere intesa come una mera verifica del numero di persone a carico sul piano fiscale, ma deve riguardare l’effettiva situazione economica in cui versa il nucleo familiare del lavoratore.
Ne consegue che un comportamento improntato a correttezza e buona fede impone al datore di applicare il suddetto criterio valutando la dichiarazione fiscale in concorso con tutti gli altri dati ufficiali di cui sia venuto a conoscenza durante il rapporto, a prescindere dall’esistenza di una dichiarazione “ad hoc” da parte del prestatore coinvolto.
Nel caso di specie la Suprema Corte, confermando la sentenza di secondo grado, ha stabilito che la verifica dei carichi di famiglia non può limitarsi alla dichiarazione Irpef dei lavoratori, se nel corso del rapporto sono emersi altri elementi relativi all’effettiva situazione economica del nucleo familiare, quali ad esempio il fatto che, durante il rapporto, la lavoratrice avesse beneficiato dell’astensione obbligatoria per la nascita dei figli.