Con sentenza n. 161 dell’8 gennaio 2014, la Corte di Cassazione, nell’ambito della fornitura di lavoro temporaneo, ha confermato il principio secondo il quale l’indicazione generica dei motivi di ricorso al lavoro temporaneo determina, quale sanzione, l’instaurazione a tutti gli effetti del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore, in applicazione del disposto di cui all’art. 10 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 (abrogato dall’art. 85, D.Lgs. n. 276/2003).
Al riguardo, la Corte ha posto alla base di tale statuizione il principio secondo cui “la mancata o generica previsione, nel contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice, spezza l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e far venire meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale che il legislatore fa discendere dall’indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso”.