La Corte di Cassazione con sentenza n. 4069 del 20 febbraio 2018, ha affermato che il diritto del lavoratore di fruire dei 3 giorni di permesso mensile retribuito di cui all’art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, poiché posto a presidio della tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale tutelato dall’art. 32 Cost., non è riproporzionabile nella misura di 2, in ragione dell’orario di lavoro part time di colui che assiste il familiare con handicap in situazione di gravità.
La Corte ha, quindi, confermato il principio secondo il quale l’interesse primario cui è preposta la norma in questione, è quello di assicurare la continuità nelle cure e nell’assistenza al disabile che si realizzino in ambito familiare, con la conseguenza che “il diritto a usufruire dei permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno”.