Limite massimo di ore di CIGS autorizzabili per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 16 del 28 agosto 2017, ha chiarito che a decorrere dal 24 settembre 2017, trova piena applicazione l’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che ha fissato un tetto alle ore di sospensione dal lavoro per CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale che possono essere autorizzate. La norma ha stabilito, infatti, che possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
In particolare, con riferimento al calcolo del limite di ore di sospensione autorizzabili, il Ministero ha chiarito che la suddetta disposizione trova applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell’istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre.