Con sentenza n. 19269 del 2 agosto 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che il principio di non discriminazione del lavoratore part time, di cui all’art. 4 del D. Lvo. 61/2000 (vigente “ratione temporis”), impone di utilizzare, ai fini del calcolo della retribuzione dello stesso, il medesimo dato-base con il quale è calcolata la retribuzione del lavoro a tempo pieno e che come la retribuzione del lavoro a tempo pieno a tenore del CCNL (nella specie Poste Italiane S.p.A.) prescinde dal rigore ricostruttivo dell’orario, con analogo metodo occorre procedere per riproporzionare la retribuzione del lavoro part time, assumendo come base di computo il dato mensile e non già quello orario.