La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18476 del 26 luglio 2017, ha precisato, seppur con riferimento ad una fattispecie ricadente nell’ambito di applicazione dell’abrogata L. 1369/1960, che i lavoratori occupati in violazione del divieto di intermediazione di manodopera sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore appaltante/interponente che ne abbia effettivamente utilizzato le prestazioni.
Devono, dunque, ritenersi a carico dell’utilizzatore stesso, in via esclusiva, gli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi e normativi propri del datore di lavoro, ivi compresi quelli del sostituto d’imposta per le ritenute d’acconto sulle retribuzioni, ciò a prescindere dal fatto che la retribuzione non sia stata materialmente pagata dal committente, ma dall’appaltatore.