Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 111/2017 del 2 febbraio 2017 ha precisato che le dichiarazioni testimoniali rese dai colleghi in merito all’utilizzo da parte di un lavoratore del computer e della rete aziendali per fini personali non costituiscono controlli a distanza ai sensi dell’art. 4 L. 300/70, dal momento che i dipendenti non hanno il compito di controllarsi tra loro.
Il caso preso in esame dal Tribunale, trae origine dal licenziamento intimato da un’azienda al proprio dipendente per giusta causa in quanto, a seguito di segnalazioni spontanee di altri dipendenti al datore di lavoro, veniva accertato e contestato un utilizzo improprio del computer e della rete aziendali, durante l’orario di lavoro, con l’inserimento nel suo blog personale di testi e immagini.
Il Tribunale, tuttavia, pur avendo riconosciuto le condotte contestate al lavoratore (ossia il ripetuto utilizzo del computer aziendale per fini personali ed in orario di lavoro) “disciplinarmente rilevanti”, ha ritenuto che non configurassero giusta causa di licenziamento, in quanto equiparabili dal punto di vista della gravità ad una “sospensione dell’attività lavorativa” punibile, quindi, con una sanzione disciplinare conservativa in base al CCNL applicabile.