Con il Decreto Legge n. 50/2017 recante “disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, è stata ripristinata la decontribuzione dei premi di produttività, qualora la definizione dei suddetti premi sia il frutto di un coinvolgimento paritetico dei lavoratori nella gestione e nell’organizzazione del lavoro. In particolare, la novella normativa ha previsto una riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, su una quota del premio erogato, non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.
Tali agevolazioni sono riconosciute a condizione che sia stato sottoscritto, secondo le regole contenute nella legge di Stabilità 2016, un contratto collettivo di secondo livello aziendale o territoriale nel quale si prevedano specifiche forme di partecipazione dei lavoratori e premi di risultato.
Infine, per espressa previsione normativa la decontribuzione opererà solo su premi e somme erogate in esecuzione di contratti collettivi sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del provvedimento.