APPROVATO IL TESTO DEFINITIVO DEL DDL 2233 CHE INTRODUCE IL C.D. JOBS ACT DEL LAVORO AUTONOMO ED IL LAVORO AGILE

  • Il c.d. Jobs Act del lavoro autonomo

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Il 10 maggio 2017 è stato approvato dal Senato il testo definitivo del DDL n. 2233-B che detta le nuove regole per i rapporti di lavoro autonomo e per il “lavoro agile”.
Procedendo con l’ordine individuato nel disegno di legge, l’articolo 3 introduce, per la prima volta nel nostro ordinamento, il divieto di modifica unilaterale delle clausole contrattuali, il divieto di recesso senza congruo preavviso ed il divieto di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni, nonché l’obbligo di forma scritta su richiesta del professionista, apportando una serie di disposizioni tese al bilanciamento dei ruoli tra committente e lavoratore autonomo. Emblematico sul punto è il disposto dell’art. 3, comma 4, con cui viene dichiarata applicabile al rapporto di lavoro autonomo, in quanto compatibile, la disciplina di contrasto all’abuso di dipendenza economica contenuto nella legge 192/1998.

Ulteriore importante novità riguarda la Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione per i collaboratori anche a progetto, che, dal 1° luglio 2017, viene resa strutturale, dopo una prima fase sperimentale, ed al contempo ne viene ampliata la platea dei beneficiari, che ora comprende gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio (art. 7).

Sono state, poi, introdotte una serie di disposizioni fiscali e sociali in favore dei lavoratori autonomi, tra cui la totale deducibilità (entro determinati limiti) delle spese di iscrizione a master, corsi di formazione o aggiornamento, convegni e congressi, contestualmente vengono eliminati i vincoli specifici per le spese riaddebitate.

Le novità più rilevanti riguardano una serie di disposizioni sul “welfare” per i lavoratori autonomi, prevedendo che la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente, non potranno comportare l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimarrà sospesa senza diritto al corrispettivo per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, salvo il venir meno dell’interesse del committente.

Sono stati, altresì, aumentati i periodi di congedo parentale che salgono da tre a sei mesi e sono fruibili sino al terzo anno di vita del bambino.

E’ stata introdotta la possibilità per i lavoratori autonomi in malattia o colpiti da infortunio di sospendere il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali spetterà al lavoratore versare i contributi ed i premi maturati durante la sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

L’articolo 15, attraverso una modifica all’art. 409, 3° comma, c.p.c., fornisce una “nuova” definizione della nozione di collaborazione coordinata, intesa come quell’attività che il collaboratore organizza autonomamente, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, tesa a tracciare una linea di demarcazione tra coordinamento (compatibile con l’autonomia) ed eterodirezione (tipica della subordinazione).
Si evidenzia, infine, come la maggior parte delle disposizioni riguardanti i lavoratori autonomi contenute nel disegno di legge, approvato in via definitiva dal Senato, avranno validità dal giorno di entrata in vigore della norma conseguente alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.

  • Lavoro Agile c.d. Smart Working
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Il Capo II del DDL 2233-B, disciplina, invece, il “lavoro agile” o smart working.
Il lavoro agile non è una nuova tipologia di contratto di lavoro, bensì una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, svolta solo in parte nei locali aziendali e senza precisi vincoli di orario (salvo i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero), che ha lo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Tali norme trovano applicazione anche ai rapporti di lavoro nel settore del pubblico impiego.

La norma chiarisce la natura volontaria del ricorso al lavoro agile, pertanto si potrà accedere a tale modalità lavorativa solo attraverso un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, che potrà essere a termine o a tempo indeterminato.

All’interno dell’accordo dovranno essere disciplinati:

(i) l’esecuzione della prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore;
(ii) i tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
(iii) l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali, in conformità dell’art. 4 Statuto Lavoratori, anche attraverso la previsione delle condotte che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

E’ facoltà delle parti recedere dall’accordo a tempo indeterminato, con un preavviso non inferiore a trenta giorni, ma il termine non può essere inferiore a novanta giorni nell’ipotesi di lavoratore invalido. Si potrà sempre recedere, invece, in presenza di un “giustificato motivo”, senza preavviso, dicitura che ha destato, peraltro, non poche perplessità stante l’ampiezza della formulazione.

L’accordo deve essere, inoltre, comunicato al Centro per l’Impiego competente per territorio.
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto, in ogni caso, ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni all’interno dell’azienda.

L’art. 18 co. 2 chiarisce, poi, che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del funzionamento degli strumenti tecnologici eventualmente assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il datore di lavoro, inoltre, deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità “agile” e deve consegnare all’interessato, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto. La norma garantisce, infine, il diritto del suddetto lavoratore alla tutela contro infortuni e malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.

Carmine Di Mambro / Matteo Pace