DEQUALIFICAZIONE DEL DIPENDENTE E DANNI DA MOBBING E DA DEMANSIONAMENTO

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9380 del 12 aprile 2017, ha ribadito che una situazione di dequalificazione del lavoratore accertata in un giudizio non comporta automaticamente la sussistenza dei danni da “mobbing” e da demansionamento, laddove non siano provati dallo stesso lavoratore.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado che, pur riconoscendo la dequalificazione del lavoratore, ha escluso il danno da mobbing, poiché non era stato provato il comportamento posto in essere dal datore di lavoro fosse diretto a perseguitare o emarginare il dipendente e ha altresì escluso il danno da demansionamento, attesa la mancanza di specifiche allegazioni sul punto.