Licenziamento per superamento del periodo di comporto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8834 del 5 aprile 2017, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui “scopo delle regole dettate dall’art. 2110 c.c. per l’ipotesi di assenza determinata da malattia del lavoratore è quello di contemperare gli interessi confliggenti del datore di lavoro a mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora, e del lavoratore a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento, riversando sull’imprenditore, in parte, e per un determinato tempo, il rischio della malattia del dipendente, per modo che il superamento del dato temporale è condizione sufficiente a legittimare il recesso, non essendo necessaria alcuna prova di giustificato motivo oggettivo né di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa”.
Nel caso di specie, è stato ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da un’azienda al proprio dipendente in quanto, al termine del periodo massimo di aspettativa non retribuita fruibile ai sensi del CCNL di settore applicato al rapporto di lavoro, era conseguito il naturale superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro.