Part time verticale e calcolo anzianità contributiva

Con la sentenza n. 21376 del 24 ottobre 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico che consiste nell’organizzazione dell’attività lavorativa in alcune settimane o in alcuni mesi dell’anno con orario a tempo pieno, non si possono escludere i periodi non lavorati in quanto il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta e di pausa dalla prestazione lavorativa.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Inps  che, ai fini dell’anzianità  contributiva, aveva computato  le sole settimane di lavoro effettivamente lavorate anziché considerare l’intera anzianità del rapporto di lavoro.