Con riferimento ad un lavoratore che era stato licenziato per “scarso rendimento” in quanto ritenuto responsabile della rilevante diminuzione delle vendite della filiale cui era adibito, la Suprema Corte con sentenza n. 18317 del 19 settembre 2016, nello statuire l’illegittimità del suddetto licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui nel licenziamento per scarso rendimento, il datore di lavoro, deve provare, oltre il mancato raggiungimento del risultato atteso, anche che la causa di esso derivi dal colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della sua attività lavorativa.
Secondo i Giudici di legittimità è pertanto legittimo il licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, unicamente qualora risulti provato “sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente – ed a lui imputabile – in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento”.