Con sentenza n. 17234 del 22 agosto 2016, la Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione dell’art. 4, comma 2, legge 223/1991, il quale designa quali destinatari della comunicazione di avvio della procedura di mobilità le “rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché [le] rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.
In particolare, si è posta la questione se, in presenza di sigle sindacali che operano nell’ambito territoriale più vicino all’impresa che ha avviato la procedura di licenziamento, ossia a livello comunale, sia sufficiente la comunicazione a quest’ultime o si debba invece comunicare l’avvio della procedura anche alle sigle che operano sul piano provinciale. Secondo la Corte “la limitazione della comunicazione alle sole organizzazioni sindacali per così dire comunali risulta arbitraria, poiché un così circoscritto ambito territoriale non [tiene] conto della rilevanza quantomeno provinciale delle problematiche afferenti una procedura di mobilità e del sicuro criterio di rappresentatività” dei sindacati provinciali pretermessi, “costituito dalla sottoscrizione di accordi collettivi applicati in azienda” o dalla partecipazione alla negoziazione dei medesimi, ai sensi dell’art. 19 S.L., così come modificato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013 che, si ricorda, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 19 “nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”.
Nella specie la comunicazione in parola è stata inoltrata soltanto alle organizzazioni sindacali comunali e non anche a quelle provinciali effettivamente rappresentative nei termini sopra descritti, e, pertanto, la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inefficace il licenziamento.