La Corte di Cassazione con sentenza n. 14305 del 13 luglio 2016, ha statuito l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato da una società a un dipendente che, nel corso di una controversia intentata per il riconoscimento di mansioni superiori, si era impossessato di documenti utili alla causa, inviandoli dalla mail aziendale a quella personale, nonché aveva depositato e reso pubblica una lettera riservata inviata dal direttore ad un altro dipendente.
I Giudici di legittimità hanno affermato che il lavoratore che produca, in una controversia di lavoro intentata nei confronti del datore di lavoro, copia di atti aziendali, riguardanti la sua posizione lavorativa, non viene meno ai doveri di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., poiché l’applicazione corretta delle disposizioni processuali in materia è idonea ad impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio, deve riconoscersi prevalenza rispetto alle esigenze di segretezza dell’azienda.
E’ pertanto necessario valutare la legittimità delle modalità di impossessamento dei documenti, modalità che potrebbero integrare, con una valutazione da effettuarsi sul caso concreto, la giusta causa di licenziamento per violazione dell’obbligo di fedeltà. In definitiva occorre separare la questione della produzione dei documenti, con la prevalenza generale da attribuire al diritto di difesa e la connessa possibilità per il giudice di esaminare la documentazione prodotta dal lavoratore, da quella relativa alle modalità di acquisizione della documentazione.