Con provvedimento del 13 luglio 2016, reso noto con la newsletter n. 419 del 15 settembre 2016, il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato il contrasto delle verifiche indiscriminate sulla posta elettronica e sulla navigazione web dei dipendenti con il Codice della privacy ( D.Lgs. n. 196/2003) e con lo Statuto dei lavoratori (art. 4 L. 300/1970). A seguito della denuncia del personale tecnico-amministrativo e docente per la violazione della propria privacy e per il controllo a distanza effettuati dall’Ateneo per cui prestavano servizio, il Garante della privacy ha riscontrato la violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori anche nella nuova versione modificata dal D.Lgs. n. 151/2015 artt. 2 e 3, in merito al controllo costante e indiscriminato degli accessi degli utenti alla rete e all’e-mail, non considerati come strumenti per rendere la prestazione lavorativa. A sostegno di suddetta impostazione viene evidenziata dal Garante la mancata adozione di specifiche garanzie per il lavoratore nei casi di controllo a distanza e il non aver fornito ai dipendenti un’adeguata informativa privacy.